Novità sulla Tari: servizio pubblico o gestore privato?
Il Decreto legislativo 116 del 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’ 11 settembre 2020, n. 226) sta apportando una vera e propria rivoluzione nel settore della gestione rifiuti.
Tra le novità che hanno maggiore impatto sul mondo delle imprese vi è senza dubbio la nuova definizione di “Rifiuto urbano” che, con l’introduzione del comma b-ter all’art.183 del D.lgs 152 del 2006, comprende ora anche «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici » (tali rifiuti sono indicati nell’allegato L-quater, riportato in calce a questo articolo assieme all’allegato L-quinquies che elenca le attività interessate dalla nuova definizione).
In altre parole molti di quelli che prima erano definiti come “rifiuti speciali” o “assimilabili agli urbani” vengono ora considerati come “rifiuti urbani”, quindi assoggettati alla TA.RI. (tassa sui rifiuti). Questo comporterà probabilmente degli aumenti ingenti della tariffa stessa a carico delle imprese.
Il punto fondamentale è che viene lasciata facoltà di scelta tra servizio pubblico e soggetto privato per quanto riguarda la gestione di tali rifiuti, con la differenza che se ci si rivolge al servizio pubblico questa opzione ha un vincolo quinquennale, mentre se ci si rivolge all’operatore privato non sussiste tale vincolo:
«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilita’ per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale (come da modifica al comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)».
Attenzione quindi: se scegliete di avvalervi del servizio pubblico per la gestione dei cosiddetti nuovi rifiuti urbani, sarete vincolati a tale scelta per 5 anni, e solo a tale scadenza sarete liberi di poter selezionare il gestore privato a voi più consono.
Le aziende che scelgono un operatore privato possono risparmiare sulla TA.RI. in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero.
Di seguito l’elenco delle attività interessate da questa novità:
«Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti di
cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attivita’ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista.
- Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffe’, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita’ agricole e connesse di cui
all’articolo 2135 del codice civile.
Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a
cui sono analoghe.».
Di seguito riportiamo anche l’Allegato L quater
«Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183,
comma 1, lettera b-ter), punto 2).
FRAZIONE | DESCRIZIONE | CER |
RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attivita’ agricole e
connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.».
Per ulteriori approfondimenti o informazioni non esitate a contattarci.