Novità sulla Tari: servizio pubblico o gestore privato?

dicembre 15, 2020 News

Il Decreto legislativo 116 del 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’ 11 settembre 2020, n. 226) sta apportando una vera e propria rivoluzione nel settore della gestione rifiuti.

Tra le novità che hanno maggiore impatto sul mondo delle imprese vi è senza dubbio la nuova definizione di “Rifiuto urbano” che, con l’introduzione del comma b-ter all’art.183 del D.lgs 152 del 2006, comprende ora anche «i rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici » (tali rifiuti sono indicati nell’allegato L-quater, riportato in calce a questo articolo assieme all’allegato L-quinquies che elenca le attività interessate dalla nuova definizione).

In altre parole molti di quelli che prima erano definiti come “rifiuti speciali” o “assimilabili agli urbani” vengono ora considerati come “rifiuti urbani”, quindi assoggettati alla TA.RI. (tassa sui rifiuti). Questo comporterà probabilmente degli aumenti ingenti della tariffa stessa a carico delle imprese.

Il punto fondamentale è che viene lasciata facoltà di scelta tra servizio pubblico e soggetto privato per quanto riguarda la gestione di tali rifiuti, con la differenza che se ci si rivolge al servizio pubblico questa opzione ha un vincolo quinquennale, mentre se ci si rivolge all’operatore privato non sussiste tale vincolo:

«le utenze non domestiche  che  producono  rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori  del  servizio  pubblico  e dimostrano  di  averli   avviati   al   recupero   mediante attestazione   rilasciata   dal   soggetto   che   effettua l’attivita’ di recupero dei  rifiuti  stessi  sono  escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti;  le   medesime  utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore  del  servizio pubblico o del  ricorso  al  mercato  per  un  periodo  non inferiore a cinque  anni,  salva  la  possibilita’  per  il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica,  di  riprendere  l’erogazione  del  servizio anche prima della scadenza quinquennale (come da modifica al comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)».

 Attenzione quindi: se scegliete di avvalervi del servizio pubblico per la gestione dei cosiddetti nuovi rifiuti urbani, sarete vincolati a tale scelta per 5 anni, e solo a tale scadenza sarete liberi di poter selezionare il gestore privato a voi più consono.

Le aziende che scelgono un operatore privato possono risparmiare sulla TA.RI. in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero.

Di seguito l’elenco delle attività interessate da questa novità:

 

«Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono  rifiuti  di

cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli.

  1. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  2. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,  tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato.

  1. Banchi di mercato beni durevoli.
  2. Attivita’ artigianali tipo botteghe:  parrucchiere,  barbiere,

estetista.

  1. Attivita’ artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,

fabbro, elettricista.

  1. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  2. Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
  3. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  4. Mense, birrerie, hamburgerie.
  5. Bar, caffe’, pasticceria.
  6. Supermercato, pane e pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,

generi alimentari.

  1. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  2. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  3. Ipermercati di generi misti.
  4. Banchi di mercato generi alimentari.
  5. Discoteche, night club.

Rimangono  escluse  le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui

all’articolo 2135 del codice civile.

 

Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per

tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a

cui sono analoghe.».

Di seguito riportiamo anche l’Allegato L quater

«Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di  cui  all’articolo  183,

comma 1, lettera b-ter), punto 2).

 

FRAZIONE DESCRIZIONE CER
RIFIUTI ORGANICI Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101
Carta e cartone 200101
PLASTICA Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
LEGNO Imballaggi in legno 150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
METALLO Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106
VETRO Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102
TESSILE Imballaggi in materia tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111
TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 200128
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani indifferenziati 200301

 

Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita’  agricole  e

connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.».

Per ulteriori approfondimenti o informazioni non esitate a contattarci.

 

 

 

 

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Written by Admin